Associazione Consonanza

STATUTO

ASSOCIAZIONE CONSONANZA APS

                                                                               ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’ Ente del Terzo Settore denominato “Consonanza APS”, che assume forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L' associazione ha sede legale in via Muraglie 20 , nel Comune di Monselice (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione  agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’ associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del  Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l’associazione si propone lo scopo generale di ampliare la conoscenza della cultura musicale, artistica, digitale ed informatica, attraverso percorsi formativi, convegni ed eventi rivolti a bambini, ragazzi, adulti, anziani e persone disagiate o con patologie non gravi, che grazie al linguaggio musicale universale e alla Cantoterapia, possono trarre un beneficio scientificamente dimostrato, anche nell’apprendimento di materie scolastiche attraverso attività musicali multidisciplinari.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • educazione ed istruzione, nonché attività culturali d’interesse sociale con finalità educative, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d, D.lgs 117/2017;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;

  • formazione extra-scolastica finalizzata al successo scolastico formativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

  • promuovere attività di preparazione e formazione artistico/musicale canora, attraverso corsi e seminari;

  • organizzare manifestazioni ed eventi pubblici.

L’ associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse  generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni.

L’ aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.18;

  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo  settore;

    E il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • versare, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini                 annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro          subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto al Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg, e ratifica da parte dell’assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L’associato non in regola con il versamento della quota associativa secondo l’ammontare, i termini  e le modalità previste dal Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla qualifica, fatto salvo il diritto a chiedere una nuova ammissione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli associati;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • l’Organo di Controllo (la nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11

(Assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Per gli associati minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato fino al compimento del diciottesimo anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsApp, o qualunque altro mezzo telematico spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell' associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza, in via elettronica o tramite videoconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di             responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulle modificazioni dell' atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall' atto costitutivo o dallo statuto  alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà        più uno degli associati, presenti in proprio, per delega, e in seconda convocazione qualunque sia  il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

                                                                            ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi    generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche   associate.

Dura in carica per n. 6 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri. Le            deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica  l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui  competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;

  • attua le deliberazioni dell’assemblea;

  • predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea,  cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione  economica dell’esercizio;

  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;

  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;

  • determina l’importo, le modalità ed i termini di versamento della quota associativa annuale;

  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo, dal quale viene votato.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’associazione e compie  tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L’ organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione;

  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo  concreto funzionamento;

  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di  utilità sociale;

  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale  dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Libri Sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati o degli aderenti, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

    b il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti                 anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

    c il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e degli altri organi  sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

    d il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

    • quote associative;

    • contributi pubblici e privati;

    • donazioni e lasciti testamentari;

    • rendite patrimoniali;

    • attività di raccolta fondi;

    • rimborsi da convenzioni;

    • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;

    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni            immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

                                                        È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale  suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.